LE TASSE NELLE COMPRAVENDITE

le tasse : acquisto da inpresa o società

 

Acquistare un’abitazione  

 

A) Acquisto da imprese di costruzione/ristrutturazione

La compravendita da imprese di costruzione o di ristrutturazione, ad eccezioni di particolari fattispecie, è soggetta ad IVA, che viene corrisposta direttamente alla società venditrice. 

L’aliquota IVA da applicarsi sul prezzo della vendita sarà: 

- pari al 10 % in assenza di agevolazioni prima casa; 

- pari al 4% nel caso in cui vengano richieste le agevolazioni prima casa.

Lo stesso trattamento tributario è applicato all’assegnazione di case ai soci di cooperativa edilizia di abitazione.

In caso di acquisto soggetto ad IVA, andranno inoltre corrisposte al notaio, che le verserà successivamente alla Agenzia delle Entrate, le seguenti imposte:

  • Imposta di registro: Euro 200
  • Imposta ipotecaria: Euro 200
  • Imposta catastale: Euro 200

LE Tasse : Acquistare casa da un privato

B) Acquisto da privati

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono versate dalla parte acquirente al notaio che le verserà, a sua volta, all’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione.

1) In assenza di agevolazioni

  • Imposta di registro: 9%
  • Imposta ipotecaria: Euro 50 
  • Imposta catastale: Euro 50 

Le aliquote si applicano di regola sul prezzo della vendita dichiarato in atto; in caso di trasferimento di immobili ad uso abitativo nei confronti di persone fisiche la parte acquirente può chiedere la liquidazione dell'imposta di registro sul “valore catastale” (prezzo-valore) dell’immobile (ossia il valore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente di legge pari a 126), indipendentemente dall’effettivo ammontare del prezzo della vendita, ancorché superiore a tale valore.

L’imposta minima è sempre di euro 1.000.

2) Agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione

  • Imposta di registro: 2%
  • Imposta ipotecaria: Euro 50
  • Imposta catastale: Euro 50

Le aliquote si applicano di regola sul prezzo della vendita dichiarato in atto; in caso di trasferimento di immobili ad uso abitativo nei confronti di persone fisiche la parte acquirente può chiedere la liquidazione dell'imposta di registro sul “valore catastale” (prezzo-valore) dell’immobile (ossia il valore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente di legge pari a 115,5), indipendentemente dall’effettivo ammontare del prezzo della vendita, ancorché superiore a tale valore.

L’imposta minima è sempre di euro 1.000.

LE TASSE : ACQUISTARE UN TERRENO

 

Acquistare un terreno  

 

La base imponibile è costituita dal prezzo dei beni dichiarato dalle parti nell’atto di compravendita.

A) Trasferimenti di terreni agricoli (in assenza di agevolazioni)

  • Imposta di registro: 12%
  • Imposta ipotecaria: Euro 50
  • Imposta catastale: Euro 50

B) Trasferimenti di terreni non agricoli (in assenza di agevolazioni)

  • Imposta di registro: 9%
  • Imposta ipotecaria: Euro 50
  • Imposta catastale: Euro 50

LE TASSE : COMPRARE CASA DA UN COSTRUTTORE

 

Comprare casa dal costruttore  

Qualora l’acquisto riguardi un immobile in costruzione o sulla carta la legge ha approntato una serie di cautele e di protezioni a favore dell’acquirente nei confronti dei rischi che possono presentarsi fino alla stipula del rogito,  in particolare il fallimento del costruttore. 

In particolare:

  • è disciplinato accuratamente il contenuto del contratto preliminare;
  • è previsto l’obbligo per il venditore di rilasciare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia delle somme consegnate o da consegnare fino al rogito;
  • è previsto l’obbligo, sempre in capo al costruttore, di rilasciare all’acquirente una polizza assicurativa che lo tenga indenne per almeno 10 anni dai danni derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti costruttivi delle opere;
  • è necessario il frazionamento del mutuo e dell’ipoteca del costruttore prima della stipula del contratto di vendita;
  • è vietato al notaio di procedere alla vendita in assenza del titolo per il frazionamento, oppure la cancellazione dell’ipoteca ove non ci sia accollo di mutuo;
  • è previsto per l’acquirente un diritto di prelazione all’acquisto all’incanto qualora si tratti di abitazione adibita a residenza principale.

 

Novità dalla Legge di Stabilità 2016

 

Dal primo gennaio 2016 anche coloro che al momento dell’atto possiedono già un immobile potranno chiedere di godere dei benefici prima casa che prevedono il pagamento di una imposta di registra pari al 2% in luogo del 9% a patto che lo rivendano entro un anno dalla data del rogito di acquisto dell’abitazione acquistata con le agevolazioni.